Apprendistato: Trentino, 1a regione a regolare aspetti giuridici ed economici

Sono due i provvedimenti approvati oggi dalla Giunta provinciale in materia di apprendistato, finalizzati a incentivare forme di alternanza scuola-lavoro rafforzate, in cui il ragazzo sia oltre che studente, lavoratore. Il Trentino, prima regione in Italia, sottoscrive un protocollo unitario con tutte le categorie produttive e i sindacati per la regolazione degli aspetti economici e giuridici del contratto a seguito del Job Act nazionale.

La legge provinciale 10 del giugno scorso sulla scuola definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, nel rispetto degli standard nazionali. I provvedimenti approvati oggi ne completano il quadro regolatorio. Contestualmente è stato approvato anche un protocollo sottoscritto dalla Provincia con le Parti sociali in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Le finalità del protocollo sono: dare attuazione ai Decreti Ministeriali con l’obbiettivo di rilanciare l’apprendistato di primo e terzo livello, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica e universitaria; ampliare l’offerta formativa e al contempo rafforzare il collegamento fra mondo scolastico e lavorativo; consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio utili all’inserimento mirato nel mercato del lavoro; attivare forme contrattuali di qualità incentrate sul connubio studio/lavoro e sulla valorizzazione dell’apprendimento nel contesto lavorativo.

A partire da settembre, infatti, i ragazzi con almeno 15 anni di età potranno essere iscritti a scuola e contemporaneamente lavorare. Ad esempio uno studente, se iscritto alla formazione professionale, frequenterà la scuola per 640 ore il secondo anno e 533 ore il terzo, quarto e quinto anno. Il tempo restante sarà impegnato in azienda e il datore di lavoro lo potrà pagare proporzionalmente alla sua anzianità di servizio: il 50% della retribuzione dell’inquadramento finale il primo anno, il 60% il secondo, il 70% il terzo e il 75% il quarto anno e seguenti.

A darne notizia il portale dedicato alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, regioni.it.

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